Menu Chiudi

DIVORZIO: TANTE LE MODIFICHE. ECCO COSA BISOGNA DAVVERO SAPERE


di Patrizia Vassallo

Nell’ultimo anno e mezzo due sentenze una del maggio 2017 e l’altra dell’11 luglio 2018, sono intervenute in materia di assegno di divorzio. Chi è in procinto di divorziare, con e senza figli, ha le idee un po’ confuse, per fare il punto della situazione What-u ha intervistato l’avvocato Daniela Anna Giorgio, del foro di Genova, che da circa vent’anni esercita la professione nel campo del diritto di Famiglia.

 

Avvocato Giorgio come stanno le cose ad oggi?

Siamo in un momento di grandi cambiamenti sociali, le sentenze, n. 11504 del 10 maggio 2017 della Corte Suprema di Cassazione -Sezione Prima e quella pronunciata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, n. 18287 dell’11 luglio 2018, che si sono susseguite nell’ultimo anno e mezzo, sono intervenute in materia famigliare dando atto a cambiamenti che hanno interessato la società che si sta modificando molto più in fretta di quanto avvenisse in passato. Sono aumentate le separazioni e i divorzi, si sono accorciate le attese per giungere alla separazione e al divorzio, è cresciuto il numero delle persone che dopo avere chiuso un rapporto matrimoniale si risposano o comunque iniziano una nuova convivenza, danno vita a nuovi nuclei famigliari. Con queste sentenze i giudici hanno voluto dare nuove soluzioni tenendo in considerazione questi cambiamenti. La sentenza della Cassazione del maggio 2017, qualificando il matrimonio come “un contratto” che si può sciogliere semplicemente comparendo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, aveva pesantemente modificato i criteri di attribuzione dell’assegno divorzile stabilendo che il diritto stesso dovesse essere negato ogni qual volta il coniuge richiedente fosse economicamente autosufficiente. Negando, nella fase di accertamento del diritto, ogni riferimento sia al tenore di vita che la coppia aveva avuto durante il matrimonio sia alle condizioni di reddito e patrimoniali dell’altro coniuge. Ora un’altra sentenza di pochi giorni fa, pronunciata dalle sezioni unite della Cassazione  ha cambiato le carte in tavola.

 

Quindi come ci si deve regolare per l’assegno di mantenimento per la separazione e quello divorzile?

Con entrambe le sentenze il giudice di legittimità è intervenuto in materia divorzile. Ed è intervenuto non tanto sulla quantificazione dell’assegno, ma proprio sul diritto o meno dell’ex coniuge di riceverlo. Sino al luglio 2018 la giurisprudenza (N.d.R.: a partire dalla sentenza n. 11490 Cassazione Sezioni Unite del 1990), riteneva che nel decidere una domanda di assegno divorzile il giudice dovesse prima valutare il diritto o meno all’assegno ed una volta ritenuto sussistente il diritto stesso potesse passare alla fase della sua quantificazione. Il diritto all’assegno veniva valutato alla luce del tenore di vita tenuto durante il matrimonio e riconosciuto ogni qual volta il coniuge richiedente non avesse mezzi propri per assicurarsi un tenore di vita tendenzialmente analogo. Con la sentenza del 2017 la Cassazione aveva invece escluso che nella fase della valutazione del diritto all’assegno si dovesse fare ricorso al criterio del tenore di vita affermando per contro che il giudice avrebbe dovuto negare l’assegno in presenza della sola autonomia economica del coniuge a prescindere dalle condizioni dell’altro. Quindi per fare un esempio, con la sentenza del 2017, se la moglie aveva un marito molto benestante ma era titolare di un reddito che le permetteva di sostentarsi autonomamente, il giudice avrebbe potuto negare il diritto all’assegno. Nella sentenza del 2017 la Cassazione si richiamava al principio di autoresponsabilità dei coniugi. Nello stesso anno un’altra pronuncia della Cassazione aveva ritenuto applicabile il nuovo orientamento anche alla cause già definite con il riconoscimento di assegno divorzile aprendo la porta a possibili revisioni. Con la sentenza del luglio 2018, le Sezioni Unite  pur condividendo il richiamo al principio di autoresponsabilità e le critiche al criterio di riferimento al tenore di vita, hanno adottato una terza via per cercare di chiarire la portata dell’art. 5 della legge sul divorzio e pertanto quali siano i presupposti per stabilire se il coniuge abbia diritto o meno all’assegno e in quale misura.

 

Quali sono questi criteri?

Secondo il nuovissimo orientamento il giudice in sede divorzile deve in primis raffrontare le condizioni patrimoniali delle parti per verificare se vi sia una disparità. In caso di risposta affermativa deve appurare se tali differenze siano la conseguenza di scelte fatte assieme durante il matrimonio; ossia valutare il contributo fornito dal coniuge alla vita famigliare ed alla realizzazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge. Il tutto alla luce della durata del matrimonio e dell’età del coniuge richiedente. In questo modo il giudice può valorizzare il sacrificio del coniuge che si sia dedicato alla famiglia sacrificando la propria possibilità di realizzazione lavorativa e  l’effettiva opportunità di un suo reinserimento nel mondo lavorativo.

 

Però non è facile trovare lavoro, soprattutto partendo da questi presupposti e poi anche nel caso ci siano figli piccoli da accudire e non si possa contare sull’aiuto dei nonni e l’alternativa di pagare una baby-sitter potrebbe essere considerabile solo a fronte di un ritorno economico che ne valga la pena…

Se le condizioni di salute ed età del coniuge richiedente permettono un inserimento nel mondo lavorativo, anche per la prima volta nella vita, alla luce dei nuovi orientamenti diventa quasi un dovere almeno provarci. Se non per raggiungere la piena autonomia almeno per integrare le risorse disponibili di un nucleo che, diviso, si trova a dover coprire costi maggiori.

 

Riguardo gli accertamenti sul patrimonio non tutti hanno situazioni alla luce del sole e patrimoni facilmente visibili. Il giudice quali strumenti di ricerca ha?

Il giudice fa più frequentemente ricorso  agli accertamenti tributari e bancari e, in casi complessi, alle  consulenze contabili. Le indagini sugli istituti bancari sono più efficaci di una volta, perché possono essere estese anche a terzi, quindi per esempio anche nei confronti di nuovi compagni o compagne, insomma nella stretta cerchia parentale. Nella fase di accertamento il giudice va a verificare le risultanze fiscali, dalle quali può prescindere quando siano palesemente inattendibili alla luce del tenore di vita e delle spese effettuate per il menage famigliare.

 

Molti i casi di inadempimento post separazione e divorzio, e la sentenza pare trasformarsi in carta straccia. Quali le possibilità di esigere il dovuto nella circostanza in cui l’ex coniuge inadempiente è un lavoratore dipendente?

Esistono varie azioni per il recupero del credito. Dal pignoramento dello stipendio e dei conti correnti, alla richiesta di pagamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro che può essere rivolta sia al giudice sia, in caso di inadempimento conclamato, con l’invio di una raccomandata al datore di lavoro. C’è anche da tenere presente che grazie all’art. 492 bis del Codice Civile è oggi possibile avere accesso alle banche dati  tributarie e prendere in considerazione vari aspetti della situazione economica patrimoniale dell’ex coniuge. Il ricorso si fa in via telematica al presidente del Tribunale che accertato l’inadempimento (N.d.R.: la notifica di atto di precetto per l’intimazione del pagamento) autorizza l’accesso all’anagrafe tributaria. Una volta ottenuta l’autorizzazione la richiesta va inviata all’agenzia delle Entrate per avere copia delle denunce dei redditi e di tutti i rapporti bancari, anche conti cointestati. I costi di questa procedura sono contenuti. In ogni caso le spese legali per il recupero dei crediti sono posti a carico del debitore sempre che ovviamente l’esecuzione abbia esito positivo. Poi resta la strada della denuncia penale per mancata corresponsione degli assegni di mantenimento, quindi in questi casi occorre rivolgersi a un avvocato penalista.

 

Esistono situazioni in cui cambiano le condizioni anche di chi deve versare l’assegno. Per esempio c’è chi perde il lavoro e suo malgrado non riesce a trovarne un altro ed è costretto a fare scelte di vita radicali tornando ad andare ad abitare con i genitori, quando questa possibilità sussiste, altrimenti resta solo la strada della totale indigenza. In questi casi come ci comporta il giudice?

Il peggioramento delle condizioni economiche può essere fatto valere con apposita procedura di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Il giudice tiene conto dei nuovi eventi, spesso purtroppo si trova nella situazione di dover far quadrare i conti con poche risorse a disposizione. A tal riguardo è bene dire che è stato istituito un Fondo di Solidarietà per il coniuge che non riceve l’assegno che nel 2016 aveva fondi per 250mila euro e nel 2017 per 500mila. Unico limite: per accedervi però occorre avere un Isee non superiore ai 3mila euro.

 

Quindi è praticamente inutilizzabile dalla maggior parte delle persone che pur non essendo completamente indigenti potrebbero averne comunque molto bisogno….

Si

 

Le sentenze del 2017 e del 2018 di cui abbiamo parlato, fanno riferimento a situazioni dove i soldi non mancano, ma quando una famiglia è monoreddito e ci sono più figli da mantenere?

In questi casi spesso il giudice ha un compito difficile quando deve liquidare l’assegno. La maggior tutela è sempre a favore dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

 

Una sua casistica sui motivi di maggior attrito tra le coppie?

I più disparati, incompatibilità di carattere, rapporti esauriti, persone che trovano altri compagni. Dopo la rottura si litiga soprattutto per ragioni economiche.

 

Quanto ci si impiega ora a separarsi e a divorziare?

Se non ci sono grandi attriti e si trova un accordo in tempi brevi, la trattativa di prassi può durare dai 3 ai 4 mesi massimo, quindi la separazione o il divorzio se è consensuale, prevede un’ulteriore attesa di 3-4 mesi per comparire davanti al giudice una volta depositato il ricorso. Dopo circa un mese viene omologata la separazione consensuale o emessa la sentenza di divorzio congiunto.

 

Se uno dei due coniugi ci ripensasse e volesse cambiare le condizioni già stabilite?

Come già detto, per cambiare le condizioni di separazione e/o divorzio occorre ci sia un elemento nuovo. Tanto per fare un esempio, nel caso in cui l’ex coniuge guadagni più o meno soldi, i figli cambino casa e vadano ad abitare con il genitore tenuto a pagare l’assegno di mantenimento.

 

Sono state anche introdotte le separazione fai-da-te. Quali le differenze con quella classica?

In realtà la separazione fai da te è sempre esistita in quanto, in caso di accordo nel procedimento di separazione consensuale non è obbligatoria l’assistenza del difensore. Che è invece necessaria per il divorzio anche congiunto. Vi sono poi nuove forme per giungere alla separazione ed al divorzio che si possono per esempio ottenere presentandosi davanti all’Ufficiale dello Stato civile ma solo nel caso in cui non vi siano figli minori o economicamente autosufficienti. Non è necessaria la presenza di un avvocato. E’ stata infine introdotta la cd negoziazione assistita. Si tratta sostanzialmente di una trattativa che si svolge tra le parti che devono necessariamente essere assistite da un avvocato per parte. In caso di esito positivo della negoziazione si redige un accordo che viene depositato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile. Il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti. In assenza di fili minori o non autosufficienti appone un visto. L’accordo, autorizzato o vistato, deve essere trasmesso da parte degli avvocati l’Ufficio di Stato Civile per l’annotazione sull’atto di matrimonio.

 

Differenza tra separazione e/o divorzio classici e quelli a mezzo di negoziazione assistita?

I tempi. Se si opta per la negoziazione assistita l’accordo (che equivale al ricorso per separazione o divorzio) ottiene l’autorizzazione o il visto in tempi brevi (a Genova una settimana circa) ed è pronto per essere inviato allo Stato Civile che provvede all’annotazione. Nella procedura giudiziale tra il deposito del ricorso e l’omologa della separazione o il deposito della sentenza passano in media 4 mesi.

 

 Si sono fatti passi avanti sul fronte delle famiglie di fatto, un grande traguardo quello sulle unioni civili. Che cosa ne pensa invece dei patti di convivenza nel caso uno non voglia optare per le nozze?

Sono nuove forme di tutela che tuttavia nella mia esperienza non hanno ancora avuto grande applicazione.

 

E che cosa ne pensa dei patti prematrimoniali?

Potrebbero essere molto utili quando i coniugi fin dall’inizio del rapporto definiscono ruoli distinti all’interno della famiglia. Per esempio quando uno dei coniugi si dedica totalmente alla crescita dei figli. In assenza, un “patto” che può valorizzare il ruolo del coniuge che si dedica alla famiglia è il regime della comunione legale dei beni in forza del quale gli acquisti fatti nel matrimonio vanno a vantaggio di entrambi i coniugi.

 

 



Scopri di più da WHAT U

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Scopri di più da WHAT U

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere