Cosa occorre fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all’estero? Se sei un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, e ti trovi temporaneamente all’estero, conservi il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana. Per non perdere alcun diritto però devi essere in possesso di un’ adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui ti trovi.
Va ricordato che anche all’estero occorre rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, necessarie per verificare lo stato di incapacità lavorativa del lavoratore.
Con riferimento al Paese estero, tre sono le casistiche che possono palesarsi: 1. evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione Europea; 2. evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia; 3. evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
Cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea?
Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.
Affinché sia accertato il tuo diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento devi rivolgerti al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. In base alla legislazione italiana, sei poi tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della tua residenza in Italia. Entro lo stesso termine, sei obbligato a trasmettere al datore di lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi). In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale.
Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui ti trovi, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, devi rivolgerti all’Istituzione competente del luogo in cui soggiorni temporaneamente. Detta Istituzione provvederà, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.
Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all’INPS.
Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali?
Nel caso in cui ti ammali durante un soggiorno presso un Paese non facente parte dell’Unione Europea, devi farti rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa.
Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole spiegate precedentemente. Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
(Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia, Uruguay, Venezuela), non è richiesta la legalizzazione del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.
Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali?
In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero. Nel caso in cui la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura del lavoratore entro e non oltre un anno. Per quanto riguarda i dati contenuti nel certificato e le modalità di trasmissione, si rimanda a quanto illustrato per i Paesi dell’UE. Si precisa che per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.
Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, 5 Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu), a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.
Cosa devi fare in caso tu sia già malato e devi recarti all’estero?
Se intendi recarti all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, sei tenuto a comunicarlo all’INPS. L’Istituto effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l’Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione. Devi anche comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.
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