di Patricia Sinclair
No alla violenza contro le donne
Tutti colorati di arancione, così oggi lunedì 25 novembre i rappresentanti del Parlamento europeo si sono presentati in Parlamento per onorare la Giornata contro la violenza contro le donne. Nell’agenda dei deputati la discussione e la votazione di misure per fermare la violenza contro le donne e sollecitare gli stati membri a ratificare la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne.
La convenzione di Istanbul
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è una convenzione del Consiglio d’Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l’11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli. È stato firmato da 32 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione. In Italia, il 19 giugno 2013, dopo l’approvazione unanime del testo alla Camera, il Senato ha votato il documento con 274 voti favorevoli e un solo astenuto.
Che cosa è e che cosa prevede?
La Convenzione di Istanbul è “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza”, ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori.
Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).
La Convenzione è il primo trattato internazionale per contenere una definizione di genere. Infatti l’art. 3, lett. c), il genere è definito come “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”. Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40). La convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” (art. 42).
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