IL D.P.C.M. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il tanto atteso nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale è stato firmato da Giuseppe Conte stanotte, su proposta del Ministero della Salute, di concerto con i ministro dell’Interno, della Difesa, dell’Economia, delle Finanze, oltre che dei ministeri dell’Istruzione, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Università e della Ricerca, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dei Beni e delle Attività Culturali, del Turismo, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Pubblica Amministrazione, per gli Affari Regionali e le autonomie e dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto. Il decreto prevede misure urgenti nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia ed ecco quali sono:
- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori sopracitato oltre che all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
- Si raccomandano ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché tutti gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In questi luoghi è sospesa ogni attività.
- Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, comprese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre che la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani oltre che i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica di medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
- Sono chiusi musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
- Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle della lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le suddette strutture dovranno essere chiuse
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei suddetti servizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali e organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture sono obbligate a chiudere. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
E si attivasse il Meccanismo di protezione civile UE?
Il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea è un sistema collaborativo di mutuo soccorso creato nel 2001. Da allora è stato attivato più di 330 volte per rispondere a disastri naturali e creati dall’uomo, sia in Europa che fuori. È stato attivato nel caso di incendi boschivi, inondazioni, inquinamento marino, terremoti, uragani, incidenti industriali e situazioni di crisi sanitarie.
Per rispondere all’attuale espansione del virus COVID-19, il Meccanismo è stato usato per finanziare e coordinare la consegna materiale protettivo in Italia e di materiale medico di emergenza in Cina. È stato anche attivato per rimpatriare i cittadini UE dell’area di Wuhan in Cina e i passeggeri europei della nave Diamond Princess bloccata a Yokohama in Giappone.
Rinforzare la capacità di risposta alle emergenze
Quando un paese membro non riesce a far fronte a un disastro o a un’emergenza, può chiedere aiuto attraverso il Meccanismo. La Commissione europea coordina la risposta e assicura la copertura di almeno il 75% dei costi di trasporto e operativi.
Nel 2019 l’UE ha sviluppato una riserva aggiuntiva di capacità chiamata RescEU per l’assistenza diretta nel caso in cui le risorse messe in campo da un paese non fossero sufficienti.
I prossimi passi
Ci sarà un dibattito e un voto in plenaria sul programma 2021-2027 del Meccanismo di protezione civile. Dopodiché potranno iniziare i negoziati fra Parlamento e Consiglio.
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Sono esterefatta da chi governa l’Italia e non decide in maniera definitiva di rendere il paese fantasma in modo tale da ridurre il rischio di contagio. L”italia come sempre non è tempestiva nel prendere decisioni e le conseguenze le paghiamo con la vita. Questa è una guerra subdola. Imitano la Cina anche se ne è la principale causa di questa edidemia che ci ha messi in ginocchio, caro governo non serve isolare regioni esempio la Lombardia e consentendo ai cittadini di uscire per andare al lavoro ecc…. Caro governo deve mettere in 40ena l’intera Lombardia e tutta l’italia ormai quasi tutta contagiata. Un ultima curiosità ;dove si celebrano i funerali delle povere persone decedute se non ci sono funzioni religiose in questo periodo??