di Marilena Losito
C’è una nuova emergenza, in aggiunta a quella sanitaria, ed è un’emergenza giuridica. L’epidemia da Covid19, oltre ai danni economici, fa scaturire questioni giuridiche che minano, soprattutto, la solidità degli accordi commerciali, anche transnazionali. Sono in aumento i casi di scioglimento dei contratti, disdette, cancellazione di voli aerei, problemi di indennizzi, restrizioni al commercio, blocchi di fornitura di materie prime, ritardi o impossibilità di consegnare prodotti e materiali. La clausola più invocata di questi tempi è la “forza maggiore”. Ma basta per far saltare un contratto o invocare sconti, rimborsi o altre pretese? Non è sempre facile ricostruire la catena della responsabilità. Come gestire allora la situazione? La Cina ha trovato la soluzione: il virus, evento imprevedibile, è la carta bianca per annullare tutti gli accordi transnazionali. Ma la situazione è critica. Controversie, ad esempio, potrebbero insorgere tra compagnie farmaceutiche e fornitori indiani di medicinali generici – che rappresentano il 20% del mercato mondiale nel settore- a seguito della decisione del governo indiano di porre restrizioni alle esportazioni di tali prodotti, in conseguenza delle probabili limitazioni dei relativi ingredienti, quasi interamente forniti dalla Cina.
Ci si chiede quali siano le regole che permettono ai giudici di risolvere le controversie. Si dovrà guardare la legge applicabile, se le parti sono di nazionalità diversa e il contratto, per vedere se le parti hanno disciplinato ipotesi come quella che si è verificata.
Una soluzione valida arriva dalla mediazione, che è un procedimento alternativo a quello giudiziario, utile per risolvere le controversie e aiutare le parti a trovare un accordo, soprattutto dove vi siano questioni giuridiche legate al rispetto dei contratti o qualora sia difficile risalire alle responsabilità o, ancora, se le parti, schiacciate dalla crisi economica da Coronavirus, vogliano chiedere la revisione degli accordi commerciali. Strumento peraltro in grado di mantenere buoni i rapporti fra le parti, aspetto da non sottovalutare in vista della (auspicata) ripartenza degli affari. Con la mediazione della Camera Arbitrale di Milano le parti giungono ad un accordo nel 70% dei casi, in tempi rapidi e con costi ridotti. La mediazione è anche on line, a distanza, per controversie tra imprese e tra imprese e privati.
“L’effetto dirompente del virus sulle attività produttive”, ha dichiarato Stefano Azzali, Direttore generale della Camera Arbitrale di Milano, “è talmente esteso che anche nei casi in cui esiste lo scudo della “forza maggiore”, la mediazione può essere uno strumento molto valido per fare chiarezza tra le parti in casi di conflitti sulle responsabilità per esempio di annullamento di contratti e disdette. Nei casi di questa portata, il dialogo e la cooperazione tipici della mediazione sono più che mai necessari, perché preservano il tessuto economico nel suo complesso. Stiamo quindi pensando di fornire, almeno per un certo periodo di tempo, servizi ADR a costi più contenuti per le imprese (e per i consumatori) economicamente più colpiti dalla situazione di questi giorni”.
La clausola di“forza maggiore” nel mondo
ONU. La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni, adottata l’11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 (in vigore anche per la Cina) all’articolo 79 prevede le tre caratteristiche che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare applicazione: l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato, la non prevedibilità dell’evento al momento della stipula del contratto, l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti. Dimostrando l’esistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore. La Convenzione richiede, in ogni caso, una dichiarazione e una comunicazione agli interessati che potrebbero contestare l’esistenza di condizioni di esonero. Di fatto, quindi, nessuna certezza e la necessità di analisi caso per caso.
Camera di Commercio Internazionale: la ICC ha emanato la ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Clause), che all’art. 1 richiama le tre caratteristiche già individuate dalla Convenzione di Vienna del 1980. La ICC Clause indica una lista di eventi tali da rendere applicabile la clausola di forza maggiore, come guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi e eventi che non dipendono dalla volontà umana, come ad esempio le epidemie.
Italia. Non abbiamo una definizione di forza maggiore, sebbene il concetto sia ravvisabile in alcune disposizioni del codice civile, quali l’art 1467 che riconosce la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili. Se questa epidemia sarà considerata causa di forza maggiore dovremo dunque attendere le pronunce dei giudici, ai quali è rimessa la valutazione caso per caso. Più chiara sarebbe la situazione qualora il contratto avesse espressamente previsto un’epidemia quale causa di forza maggiore.
Cina. La Contract Law cinese all’art. 117, co. 2 sostiene che una situazione può essere valutata come forza maggiore solo quando sia “imprevedibile, inevitabile e insormontabile”. Si tratta di una definizione molto generica. Anche al fine di fornire una sorta di linea guida nell’interpretazione di tale principio, il Governo cinese ha autorizzato un suo ente statale – l’Organismo competente per il commercio internazionale – ad emettere dei certificati che attestano l’esistenza di una condizione di forza maggiore per consentire alle proprie aziende e ai propri enti di sottrarsi all’adempimento di obblighi assunti in contratti transnazionali. Il primo certificato è stato emesso il 2 febbraio 2020 a favore di un produttore cinese di componenti che riforniva Peugeot. Da allora l’Ente ha emesso 3000 certificati in relazione a contratti per un valore complessivo di circa 40 miliardi di dollari. In realtà non è chiara l’efficacia di tali certificati ai fini dell’annullamento dei contratti.
Francia: n Francia è stato elaborato l’Avant-Projet Français de Réforme du Droit des Obligations et de la Prescriptions, che mira a colmare le lacune dell’attuale Codice Civile francese. Il documento dà una definizione del concetto di forza maggiore o force majeure nell’art. 1349 del Codice Civile. Secondo la nuova formulazione dell’articolo un evento per essere considerato causa di forza maggiore deve determinare l’impossibilità totale di realizzare la prestazione contrattuale, essere imprevedibile al momento della redazione del contratto o avere effetti inevitabili.
Russia. Nel Codice Civile russo, all’art. 401, par. 3, la forza maggiore è definita come “una circostanza straordinaria, impossibile da prevedere”.
Common Law. Negli ordinamenti di Common Law non esistono,
normalmente, previsioni legislative che disciplinino espressamente la causa di
forza maggiore.
Al fine di tutelarsi dall’eventualità che si verifichi uno di quegli eventi che
nella prassi internazionale hanno assunto il nome di “forza maggiore” le
parti devono
inserire un’apposita clausola all’interno del contratto.
Stati
Uniti. Negli Stati Uniti, ad esempio, le leggi dei singoli
Stati generalmente non prevedono particolari disposizione in merito. Per
esempio, nello Stato di New York le
clausole di forza maggiore devono essere espressamente previste nel contratto e
identificare in forma specifica i singoli eventi che la costituiscono. Tali
eventi dovranno essere assolutamente
imprevedibili e fuori dal controllo delle parti.
Alcuni Stati, invece, hanno inserito nella loro legge interna una definizione
del termine in esame: per esempio, la legge del Tennessee considera
avvenimenti di forza maggiore solo i cosiddetti “atti di Dio”,
escludendo quindi tutte quelle situazioni, pur sempre imprevedibili e
straordinarie, ma che dipendono dalla volontà dell’uomo.
Nell’unico Stato
degli USA che adotta un sistema di Civil Law, il Codice Civile (art. 1873-1878)
stabilisce che il debitore non è responsabile quando l’inadempimento derivi da
un fortuitous event, fatto non prevedibile al momento della stesura del
contratto.
Inghilterra. Simile situazione a quella degli Stati Uniti. L’evento di forza maggiore deve essere il primo ed unico motivo dell’adempimento.
India. Nella normativa non si fa alcun cenno alla causa di forza maggiore. Nel Contract Act indiano, però, alla sezione 56 è prevista la situazione in cui, dopo la stipulazione del contratto, la prestazione diventi impossibile per fatti non impedibili dal debitore. Al verificarsi di questo caso il contratto potrebbe essere ritenuto nullo. La legge islamica: Shari’a. Nella Shari’a, la forza maggiore ha un nome Quwat al-Qanun. Rientrano nella forza maggiore gli eventi imprevedibili che determinano l’inadempimento. Ma Quwat al-Qanun si applica anche a tutti quegli eventi che determinano un cambiamento nella prestazione da eseguire, rendendola completamente diversa da quanto deciso in sede di accordo contrattuale. La particolarità è che la causa di forza maggiore può non comportare la risoluzione del contratto. Infatti la legge prevede che il contratto è invalido fino a quando permane la situazione che ha determinato l’impossibilità di eseguire la prestazione. Superata la situazione di forza maggiore il contratto torna ad essere valido e quindi il debitore deve attivarsi per darne attuazione. Quindi nel nostro caso terminata l’epidemia, tutti i contratti andranno rispettati.
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