Fresco di approvazione con fiducia alla Camera – con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti – il Dl Rilancio è pronto per il via libera definitivo del Senato, dove si presume che approderà il 14 luglio (deadline 18 luglio). Il provvedimento ha messo in campo interventi da 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico su imprese, partite iva, dipendenti, famiglie e terzo settore. Fra le misure originarie: i contributi a fondo perduto per le aziende, lo stop ai pagamenti dell’Irap, il Reddito di emergenza, l’innalzamento da 600 euro a 1200 del bonus baby sitter. Il passaggio alla Camera ha portato una serie di novità, come l’allargamento alle seconde case del superbonus al 110%, gli incentivi per l’acquisto di auto Euro 6, l’aumento dei fondi destinati alle scuole paritarie, lo slittamento di un mese dei congedi per i genitori, l’anticipo della cig prevista per l’autunno. Non c’è da aspettasi altre modifiche: il testo arriverà blindato a Palazzo Madama. Nel giorno del giro di boa del Dl Rilancio a Montecitorio, l’Ue ha dato il via libera allo schema da 6,2 miliardi di euro per sostenere le piccole imprese e gli autonomi, con le sovvenzioni dirette.
Ecco le misure:
Contributo a fondo perduto
- Soggetti beneficiari Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.
Non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) , e 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. - Requisiti Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il predetto contributo spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. - Ammontare del contributo L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta; 15% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta. - Erogazione Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
- Come richiederlo E’ possibile farne richiesta a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto (dal 25 giugno al 24 agosto per gli eredi).
(sito dell’Agenzia delle entrate la guida con i chiarimenti e le modalità operative e la modulistica per la presentazione della domanda).
Esenzione versamento Irap
Il Decreto Rilancio dispone l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021.
Restano escluse dalla disposizione agevolative le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici.
Credito di imposta e rafforzamento della patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
- Soggetti beneficiari e requisiti delle imprese Viene incentivato il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che soddisfino o seguenti requisiti: presenti un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni; abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; si trovi in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente.
- Credito di imposta per gli investitori L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta del 20% non può eccedere i 2 milioni di euro.
La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi) del TUIR.
Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. - Credito di imposta per le società Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi) del TUIR. - Criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Fondo patrimonio
- Soggetti beneficiari Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che soddisfino o seguenti requisiti: presentino un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 e i 50 milioni; abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto-legge Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; si trovino in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente; il numero di occupati è inferiore a 250 persone.
- Obiettivo del Fondo Il «Fondo Patrimonio PMI» è finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2020 e nei limiti della dotazione del Fondo stesso, di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi da società per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale effettuato nel 2020 e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi 2019.
Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.
Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. - Gestione del Fondo e modalità di accesso all’agevolazione La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, o a società da questa interamente controllata.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Nel decreto sono inoltre indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.
Patrimonio Rilancio
- Obiettivi e tipologia di interventi Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato “PATRIMONIO RILANCIO”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato.
In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. - Soggetti beneficiari Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
- Requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.
Credito imposta per gli affitti
- Soggetti beneficiari Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e, ad esclusione delle strutture alberghiere, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Le strutture alberghiere e agrituristiche possono usufruire del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. - Ammontare del credito. Il bonus è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese sostenute. - Fruizione. Il comunicato stampa, la risoluzione n. 32/E e la circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate.
Bollette
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.
Start-up innovative
- Smart&Start Italia Per il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle startup innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. Inoltre, il contributo a fondo perduto – pari al 30% del mutuo – previsto per le startup innovative del Cratere sismico aquilano è esteso alle startup innovative del Cratere sismico Centro Italia.
- Contributi a fondo perduto Per sostenere le startup innovative, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l’innovazione, per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
Le condizioni, le modalità e i termini sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. - Fondo di sostegno al venture capital Sono assegnate al Fondo di sostegno al venture capital risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni. - Sezione speciale del registro delle imprese, proroga di termini Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.
- Fondo di garanzia per il microcredito Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle startup innovative e delle PMI innovative è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
- Regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in Startup o in Pmi innovative Introdotto un regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in startup o in Pmi innovative: per le somme versate al capitale sociale di uno o più di tali soggetti, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative, spetta una detrazione d’imposta del 50%. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni - Istituzione del First Playable Fund E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l’intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.
I contributi erogati vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62 e che abbiano determinati requisiti di ammissione (sede legale nello Spazio Economico Europeo; soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo; con capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone).
L’impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità della domanda da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.
Fondo per il trasferimento tecnologico
Istituzione e funzionamento del Fondo E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, il “Fondo per il trasferimento tecnologico”.Il fondo è finalizzato alla promozione di iniziative volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. Il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Per l’attuazione degli interventi il Ministero si avvale di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
Istituzione del fondo e funzionamento E’ istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi.
Sostegno alle imprese per la riduzione del contagio
I contributi concessi da INAIL al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.
Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia
- Liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) Ai Liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata dall’INPS un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 “Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020” - Liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Servizio per la presentazione delle domande sul sito INPS - Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Servizio per la presentazione delle domande sul sito INPS - Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 “Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020”
Servizio per la presentazione delle domande sul sito INPS - Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo per il mese di aprile 2020 e di 1000 euro per il mese di maggio.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 “Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020”
Servizio per la presentazione delle domande sul sito INPS - Lavoratori del settore agricolo Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 “Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020”
Servizio per la presentazione delle domande sul sito INPS - Lavoratori dipendenti e autonomi Per i mesi di aprile e maggio è riconosciuta un’indennità, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio) che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di sostegno al reddito, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 67
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 “Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020”
Servizio per la presentazione delle domande sul sito INPS - Lavoratori iscritti al FPLS Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 “Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020”
Servizio per la presentazione delle domande sul sito INPS - Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L 27/2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
- Lavoratori domestici Si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione.
Dal 25 maggio è attiva sul sito dell’INPS la procedura per la presentazione delle domande. - Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria Si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
- Lavoratori sportivi Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Le domande degli interessati sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 96 del DL 18/2020 convertito con modificazioni L. 27/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande
La guida, le faq e la procedura per presentare la domanda sul sito sportesalute.eu - Cumulabilità delle indennità di sostegno al reddito Le indennità precedentemente illutrate non sono tra loro cumulabili; sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Circolare INPS 29 maggio 2020, n. 66 “Proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020”
Reddito di emergenza
- Beneficiari Per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza” (REM), destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità.
Il Rem è erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. - Presentazione delle domande Le domande per il Rem devono essere presentate in via telematica sul sito dell’INPS entro il 31 luglio 2020 (Art. 2 del DL 52/2020).
Integrazione al reddito, cassa integrazione in deroga
- Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario Si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergeza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso, è possibile usufruirne anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 (Dl 52/2020).
Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Le “Novità su cassa integrazione e assegno ordinario” sul sito Inps.
La Circolare INPS 30 giugno 2020, n. 78, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce tutte le indicazioni operative per la presentazione della domanda di pagamento diretto con anticipo del 40% e chiarisce le modalità di istruttoria, di calcolo della misura e di pagamento dell’anticipazione. - Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.
Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’articolo 22 del DL 18/2020. - Cassa integrazione in deroga È possibile usufruire della cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. È inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di di quattro settimane dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso e fino alla durata massima di quattordici settimane.
Le “Novità su cassa integrazione e assegno ordinario” sul sito Inps.
Il Messaggio 18 giugno 2020, n. 2503 dell’INPS sulla presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate.
La Circolare INPS 30 giugno 2020, n. 78, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce tutte le indicazioni operative per la presentazione della domanda di pagamento diretto con anticipo del 40% e chiarisce le modalità di istruttoria, di calcolo della misura e di pagamento dell’anticipazione. - Cassa integrazione guadagni in deroga Ai lavoratori, che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
La Circolare INPS 22 giugno 2020, n. 75, fornisce le istruzioni per la gestione dell’indennità pari alla mobilità in deroga - Sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni Ferma restando la fruizione dei benefici economici, è stata prorogata di ulteriori due mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali, gli adempimenti, le procedure di avviamento a selezione nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.
- NASPI e DIS-COLL Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all’emergenza COVID-19. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
La Circolare INPS 23 giugno 2020, n. 76 fornisce informazioni dettagliate sui provvedimenti, sul regime fiscale e sulle relative istruzioni contabili.
Modifiche per licenziamento con giustificato motivo oggettivo
- Modifiche alle norme in materia licenziamento per giustificato motivo oggettivo Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.
Inoltre, si introduce la possibilità per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di poter revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. - Proroga o rinnovo di contratti a termine In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Emersione rapporti di lavoro irregolari
Le disposizioni Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Per le stesse finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto antecedentemente al 31 ottobre 2019 comprovata attività di lavoro.
Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Presentazione delle domandeLe istanze devono essere presentata dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (Art. 3 del DL 52/2020). secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale 27 maggio 2020.
Sul sito dell’INPS è attivo il servizio per la presentazione delle istanze, da parte di datori di lavoro che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare.
La Risoluzione n. 27/E dell’Agenzia delle entrate sull'”Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34″.
Congedi parentali, bonus babysitting, lavoro agile
- Congedi parentali retribuiti Innalzamento a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Congedi parentali non retribuiti I lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- Bonus baby sitting Innalzato da 600 a 1200 euro il limite massimo complessivo il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità, in alternativa, di utilizzarlo per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il Messaggio n. 2350 del 5 giugno, la guida e la procedura per la presentazione delle domande sul sito dell’INPS. - Lavoro agile per i dipendenti del settore pubblicoPer i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.
- Lavoro agile per i dipendenti del settore privato I lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, fino al 31 luglio 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici di proprietà del dipendente.
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E MISURE FISCALI
Riqualificazione energetica, sisma bonus
- Riqualificazione energetica (Eco bonus) Detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni).
La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. - Sisma bonus detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
- Impianti fotovoltaici Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico (vedi Sisma bonus ed Eco bonus), spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
- Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica (vedi Eco bonus) si riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
- Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile Introdotta la possibilità per i contribuente che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Credito di imposta
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e fruizione.
Bonus 80 euro
Bonus di 80 euro e trattamento integrativo di 100 euro Per l’anno 2020 il bonus di 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro (che lo sostituisce a partire dal 1 luglio 2020) spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all’emergenza sanitaria. Il credito, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro (artt. da19 a 22 del DL 18/2020), è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Turismo e cultura
- Tax credit vacanze Per il periodo d’imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo. I destinatari sono i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40 mila euro. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro. Può essere utilizzato da un solo componente ed essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast. È fruibile nella misura dell’80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto. Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito.
Il Provvedimento, la Guida, il Vademecum e la Circolare n.18/E del 3 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di applicazione del bonus vacanze. - Esenzioni IMU per il settore turistico Sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020 (scadenza 16 giugno 2020): gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e adempimenti per i gestori delle strutture ricettive Per l’anno 2020 è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. Semplificati gli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive responsabili dei pagamenti dell’imposta.
- Sostegno delle imprese di pubblico esercizio Bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, stabilimenti balneari, gelaterie sono esonerati dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020. A far data dallo stesso termine, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in esenzione di bollo. Fino alla stessa data è sospeso anche il regime di autorizzazione da parte delle soprintendenze.
- Sostegno alle agenzie di viaggio e i tour operator Per le imprese e gli operatori turistici è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.
- Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo Vengono aumentate a 245 milioni di euro le risorse dei fondi di emergenza per lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo introdotti dall’art.89 del decreto “Cura Italia”.
- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali È istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell’impatto economico negativo nei settori conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
- Musei e dei luoghi della cultura statali Per i mancati introiti derivanti da biglietteria è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020.
- Fondo unico per lo spettacolo Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità per l’erogazione della restante quota, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l’erogazione dei contributi per l’anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell’intero anno 2020.
Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall’articolo 19 del decreto Cura Italia, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. - Art bonus Viene esteso ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti il credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“art bonus” – articolo 1, Dl 83/2014).
- Fondo cultura È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondoè gestito e amministrato a titolo gratuito dall’Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. - Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, i Commissari liquidatori dell’IMAIE depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell’area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Editoria
- Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari Viene incrementato ulteriormente il “bonus pubblicità” destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Dopo le misure introdotte dal Decreto Cura Italia, la percentuale del credito d’imposta è ora aumentata dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.
- Forfettizzazione delle rese dei giornali Per l’anno 2020 viene introdotto un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali (per quotidiani e periodici), ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. L’Iva viene abbattuta al 95% rispetto all’attuale 80%.
- Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
- Bonus una tantum edicole A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.
Il contributo è concesso previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con DPCM, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda. - Credito d’imposta per i servizi digitali Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per servizi digitali di gestione della connettività. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa (se le risorse risultano insufficienti rispetto alle richieste, le stesse sono ripartite in misura proporzionale), nel rispetto della regola Ue sugli aiuti “de minimis” e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea
L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con DPCM, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda. - Procedura straordinaria semplificata per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria Per favorire la disponibilità immediata per l’accesso alla prima rata dei contributi diretti all’editoria, è previsto il differimento a fine anno del versamento della contribuzione previdenziale.
- Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI Si proroga (dal 30 giugno 2020) al 31 dicembre 2020 il termine per l’adozione, da parte dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani), delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.
- Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga Ferma restando l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell’INPS, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante è accreditata presso l’INPGI.
- Fondo emergenze emittenti locali Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Sport
- Disposizioni in tema di impianti sportivi Prorogati di un mese, dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il termine per l’effettuazione dei versamenti sospesi è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, con possibile rateizzazione al massimo in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da luglio 2020.
- Riduzione del canone locatizio per palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo Si prevede che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.
- Abbonamenti a palestre e impianti sportivi durante il periodo di chiusura A seguito della sospensione delle attività sportive, i soggetti acquirenti degli abbonamenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
Istruzione, università e ricerca
- Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai 16 anni e al sistema integrato da 0 a 6 anni E’ incrementato di 15 milioni di euro per il 2020 il Fondo nazionale per il istema integrato di educazione e di istruzione. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell’erogazione delle risorse, solo per l’anno 2020, in deroga alla normativa vigente, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione alla ripartizione del fondo. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell’infanzia (da 0 a 6 anni) non statali è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a causa dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito dagli uffici scolastici regionali in proporzione al numero di bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.
Alle scuole primarie e secondarie paritarie (fino ai 16 anni) è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell’anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette a causa dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito dagli uffici scolastici regionali in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell’anno scolastico 2019/2020. - Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università e delle AFAM VIene incrementato di 62 milioni di euro per l’anno 2020 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” per iniziative a sostegno degli studenti che necessitino di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.
- Sostegno del diritto allo studio nelle università e nelle AFAM al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento dl contributo onnicomprensivo annuale, è incrementato di 165 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, e di 8 milioni di euro il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali. I criteri di riparto delle risorse e le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, saranno definiti con decreti del Ministro dell’Università e della ricerca.
Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. I dottorandi titolari di borse di studio che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Viene inoltre differito dal 30 settembre al 30 novembre il termine per la conclusione della selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato. La durata degli assegni di ricerca in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
Ambiente
- Sostegno alle zone economiche ambientali Per sostenere le imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) viene istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e di guida del parco che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
- Misure per incentivare la mobilità sostenibile Un contributo fino a 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l’utilizzo dei servizi di sharing mobility. Il “buono mobilità” potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio. Il “buono mobilità” spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed avrà efficacia retroattiva: potranno infatti beneficiarne quanti, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della Fase 2. Il “buono mobilita’” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Per maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Semplificazione
- Misure che hanno un’efficacia limitata al 31 dicembre 2020 Ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia; limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l’annullamento d’ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA; obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni; semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.
- Documenti già in possesso delle PA Si dispone infine che nell’ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.
Scopri di più da WHAT U
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.