Menu Chiudi

TRUFFE ONLINE ECCO COSA OCCORRE SAPERE E FARE


©Ngampol/Adobe Stock

Con la quarantena e l’isolamento di tantissime persone gli acquisti online sono in forte crescita. Mentre cerchiamo di proteggerci dal virus, alcuni commercianti sfruttano il clima di ansia causato dalla pandemia per vendere cure false o prodotti che sarebbero in grado di prevenire il contagio a prezzi altissimi.

Queste truffe riguardano vari prodotti tra cui mascherine, medicinali e gel igienizzanti erroneamente pubblicizzati come ‘l’unica cura contro il coronavirus’ o ‘l’unica protezione contro il coronavirus’ e venduti a un prezzo molto più alto rispetto al loro valore reale. I commercianti usano anche altre tattiche per vendere la propria merce, per esempio fanno credere che il prodotto sia in esaurimento per spingere il consumatore ad acquistarlo.

A che cosa fare attenzione

Bisogna prestare attenzione ad alcuni segnali che possono rivelare pratiche sleali:

  • Dichiarazioni esplicite o implicite che un prodotto possa prevenire o curare COVID-19
  • Uso di fonti non ufficiali come sedicenti dottori per sostenere le proprie dichiarazioni
  • Uso di nomi o loghi di autorità governative, esperti ufficiali o istituzioni internazionali di cui i venditori pretendono di avere il sostegno ma senza fornire riferimenti a documenti ufficiali
  • Affermazioni secondo le quali il prodotto ‘è disponibile soltanto oggi’, ‘si esaurisce rapidamente’, ecc…
  • Affermazioni vaghe o dubbie come ‘il prezzo più basso sul mercato’, ‘l’unico prodotto che può curare COVID-19’, ecc…
  • Prezzi esorbitanti dovuti ai presunti poteri curativi dei prodotti

Se trovate dichiarazioni ingannevoli o non sostenute da prove su una piattaforma online, usate lo strumento che permette di segnalare la loro presenza ai gestori della piattaforma. È bene ricordare che a volte sono amici o familiari tratti in inganno a condividere queste informazioni false senza cattive intenzioni, ma con l’intento di aiutarvi.

Controllate sempre fonti affidabili per avere informazioni sul Coronavirus: governi nazionali, autorità sanitarie o organizzazioni internazionali come l’Organizzazione mondiale della sanità.

Che cosa sta facendo l’UE

Per fermare truffe e pratiche sleali online sul Coronavirus, la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori (CPC) dei paesi membri hanno avviato una serie di iniziative comuni. Il 20 marzo, il CPC ha pubblicato un comunicato sulle truffe e pratiche sleali più comuni per aiutare le piattaforme online a individuare più facilmente queste pratiche illegali, rimuoverle e evitare che casi analoghi si ripetano.

Il 23 marzo, Didier Reynders, Commissario per la giustizia e i consumatori, ha scritto una lettera indirizzata a piattaforme online, social media e motori di ricerca per richiedere la loro collaborazione nel rimuovere le truffe online sul Coronavirus.

Nell’UE la direttiva sulle pratiche commerciali sleali vieta di ingannare i consumatori sui benefici o sui risultati di un prodotto, sostenere che possa curare una malattia o che sia disponibile per l’acquisto per un tempo limitato. I commercianti devono dimostrare con prove che il prodotto in vendita è in grado di curare una malattia. I gestori di piattaforme online attive nell’UE che vengono a conoscenza di attività illegali sul proprio sito web sono obbligati a intervenire.

Optare per le carte prepagate offre garanzie?

Spesso si sente dire che è meglio usare le carte prepagate perché offrono maggiori garanzie perché una volta esaurito il credito oltre sia il diretto fruitore sia l’eventuale truffatore non può andare. In realtà non è proprio così proprio perché le prepagate differiscono dalle carte di credito e bancomat, che invece sono legati ad un conto corrente; sono tracciabili; sono coperti da un circuito informatico importante; sono completamente assicurati; includono la possibilità di rimborso. Invece, per la maggior parte delle prepagate, soprattutto per la Postepay, non vengono riconosciuti eventuali rimborsi, a causa della non tracciabilità dei flussi in transito nella carta.

Presentare sempre una querela

La truffa, disciplinata dall’articolo 640 codice penale, è un reato perseguibile a querela della persona offesa. Attenzione però perché se abbiamo perduto perduto i nostri soldi in una transazione, ma il nostro truffatore non ha incassato personalmente il denaro (ad esempio egli stesso è stato vittima di un falso dropship oppure abbiamo perduto i nostri soldi in una transazione, ma il nostro truffatore può dimostrare che non ha più il nostro denaro e non aveva intenzione di truffarci (ad esempio li ha trasferiti ad un terzo che avrebbe dovuto spedire il prodotto e quest’ultimo non l’ha fatto) secondo Altalex non possiamo tutelarci perché:

  1. nel caso al punto 1 manca il danno personale;
  2. mentre nel secondo caso sussiste soltanto una responsabilità di tipo civilistico (dal momento che il venditore non perseguiva intenti criminali, ma ci ha comunque arrecato un danno), tutelabile innanzi alla Magistratura civile e non penale.

Quanto tempo abbiamo per presentare la querela? L’articolo 124 codice penale prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato, riferendosi con esso al momento in cui ne abbiamo acquisito la conoscenza completa e precisa, nonché certa.

In che modalità può essere presentata? La querela può essere presentata personalmente, o tramite persona delegata o tutore se minorenne, per iscritto oppure a voce presso:

  1. Procure della Repubblica;
  2. Polizia Postale;
  3. Guardia di Finanza;
  4. Polizia di Stato;
  5. Carabinieri;
  6. Consolati;
  7. Ambasciate italiane all’estero.

Presentare la querela non ha un costo e non ci sarà bisogno di avvocati né si dovranno affrontare complessi iter burocratici. Ciononostante, una querela redatta in modo corretto da un avvocato, possibilmente esperto in diritto delle nuove tecnologie, possiede maggiori probabilità di essere presa in considerazione. La querela dà vita ad un procedimento giudiziario, ma non è detto che ad essa facciano necessariamente seguito indagini, rinvii a giudizio, processi e sentenze. Se dare seguito alla querela lo deciderà il primo Magistrato che riceverà il fascicolo, il quale dovrà valutare se vi sono elementi per sostenere l’accusa in giudizio, ovvero se vi sono reati da perseguire.

Bisogna prestare la massima attenzione alla stesura della querela: essa deve essere redatta nel modo più opportuno ed esporre in modo chiaro come sono andate le cose, quali danni sono stati fatti, in che modo e chi li ha causati. In caso contrario, anche in presenza di reati gravi, è ben possibile che l’iter si arresti con l’archiviazione. Seguono alcune indicazioni per redigere una querela efficace:

  1. Evitiamo di far redigere la querela all’operatore di Polizia: all’ufficio prescelto è preferibile andare solo per consegnare la querela e non per dettarla;
  2. Atteniamoci ai fatti: come ha precisato anche la Cassazione, con la sentenza n. 10537/2000, è necessario limitarsi alla nuda esposizione dei fatti, raccontandoli in ordine cronologico. Il testo deve essere breve e di immediata comprensione: essendo chiari, concisi ed esaustivi si evita di complicare il lavoro della Procura. Il nostro esposto finirà nelle mani di chi ha già esaminato altre querele prima della nostra e tante altre ne avrà ancora da leggere: più gli renderemo complicato il lavoro più la nostra impresa risulterà ardua, scrive Altalex
  3. Non improvvisiamoci giudici: nell’esposizione dei fatti evitiamo di suggerire quali reati perseguire, non è nostro compito ed anzi la Legge lo vieta espressamente. Inoltre, citiamo ogni nominativo con prudenza, senza attribuire responsabilità a nessun individuo specifico. Questo ci terrà al riparo dal rischio di essere denunciati a nostra volta per calunnia. Il più delle volte, chi ci truffa è stato a sua volta vittima di un furto d’identità, essendo stato danneggiato quanto e più di noi. Nel nostro esposto dovremo quindi evitare di affermare d’esser stati truffati dal Sig. Caio Sempronio, e quindi additare a quest’ultimo la responsabilità, ma raccontare semplicemente di aver ricevuto, dopo la conferma dell’ordine, una email proveniente dall’indirizzo caiosempronio@prezzibassi.it in cui si chiedeva di effettuare il pagamento sul conto bancario intestato a Caio Sempronio, codice iban IT12345ECC;
  4. Facciamo pervenire al Magistrato il nostro stesso scetticismo: il Magistrato, prosegue Altalex, non attribuisce alla vicenda la stessa importanza che gli diamo noi. Essendo stati delle vittime, ci informiamo, leggiamo su Internet, conosciamo sui forum altre persone che hanno patito la nostra stessa disavventura ad opera dello stesso utente. Dobbiamo pertanto cercare di vincere il suo scetticismo, per scongiurare il “rischio” dell’archiviazione: per farlo dobbiamo presentargli fonti adeguate, quali testimonianze di altre persone cadute nello stesso raggiro, ad esempio stampando pagine tratte da Internet. Dobbiamo, pertanto, farci carico di sopperire alle lacune dell’ordinamento: nel nostro sistema giudiziario non esistono a livello penale denunce collettive (le c.d. class action), le oltre 150 Procure della Repubblica non hanno un database comune, non comunicano tra loro, non si scambiano informazioni. Questo vuol dire che ogni Procura che riceve una querela la interpreta come un unico reato a danno di una sola persona, attribuendogli una gravità proporzionata all’irrisorio valore monetario della vicenda. Questo può essere scongiurato allegando, alla propria, l’elenco delle altre querele presentate, in relazione allo stesso episodio, nelle altre Procure del Paese. In questo modo tutte le Procure coinvolte riceveranno informazioni fondamentali per capire l’estensione del reato e accorpare così le querele in una sola azione giudiziaria, che, a questo punto, non sarà per un danno di pochi euro, ma riguarderà decine di persone e reati molto più gravi della truffa.

Nelle querela occorre precisare che vogliamo restare informati

Nella querela è molto importante dichiarare di voler essere informati circa l’eventuale archiviazione. L’avviso della richiesta di archiviazione, prosegue Altalex, sarà notificato, a cura del P.M., alla persona offesa, la quale, nel termine di dieci giorni, potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Bisognerà, in parole povere, indicare nuove prove e/o nuove persone che non sono state ascoltate e che, a nostro modo di vedere, possono evitare l’archiviazione. Nel caso in caso in cui questa richiesta non venga formulata, la pratica viene archiviata e tutto finisce lì, senza essere neppure avvisati;

Opponiamoci al decreto di condanna

Il procedimento per decreto è un rito speciale che ha lo scopo di evitare sia l’udienza preliminare che il dibattimento. Il decreto consente la rapida definizione del giudizio, con notevole risparmio di energie processuali. Pertanto, affinché l’imputato sia incentivato ad accettare la condanna non presentando opposizione, si ricollegano ad esso una pluralità di benefici, tra cui:

l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale;

la sospensione condizionale della pena;

la mancata iscrizione nel casellario giudiziale;

la mancata condanna al pagamento delle spese processuali.

È evidente che tale definizione processuale, a fronte di un alleggerimento dell’inflazione burocratica del sistema, implica la comminazione di una pena che non può definirsi neppure tale, considerando che il reato di truffa online è spesso aggravato da illeciti ben più gravi.  A conti fatti, a perdere siamo noi e la giustizia in senso sostanziale, la quale dovrebbe reprimere i reati comminando sanzioni di reale valore afflittivo. Richiedere il decreto è facoltà del P.M., ma è una prerogativa che possiamo preventivamente inibire, quali soggetti offesi dal reato, dichiarando di opporci alla eventuale definizione del procedimento tramite emissione di decreto di condanna.

Costituiamoci parte civile

Nella querela, precisa Altalex, dobbiamo esprimere riserva di costituzione di parte civile nel processo che eventualmente farà seguito alle indagini. Com’è noto, il processo penale è volto all’accertamento della responsabilità penale e all’eventuale comminazione di una pena, mentre tra i fini del processo civile vi è l’eventuale risarcimento del danno cagionato: la costituzione di parte civile consente di anticipare gli effetti del secondo nel primo. In caso di condanna, si potrebbe aver titolo di ottenere fin da subito un risarcimento per il danno subito; oppure, laddove si rendesse necessario procedere in sede civile, ad esempio per un’integrazione del risarcimento liquidato in sede penale, il nostro avvocato potrebbe chiedere nel relativo giudizio l’acquisizione degli atti relativi all’istruttoria penale. In parole povere, questo accorgimento ci consentirà di risparmiare soldi e tempo.



Scopri di più da WHAT U

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Content is protected !!

Scopri di più da WHAT U

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere