Il Superbonus è una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica negli edifici e/o per ridurre il rischio sismico. Il bonus viene erogato solo se garantisce un miglioramento di almeno 2 classi energetiche. L’aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.
A partire dalla sua introduzione con il DL 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119), convertito nella Legge 77/2020, ci sono stati alcuni cambiamenti, in particolare, abbiamo assistito nell’ultimo periodo a:
- proroga del Superbonus 110% da Legge di Bilancio 2022: fino al 2023 per condomìni e edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, con decalage dell’aliquota di incentivo fino al 2025, in particolare al 70% per tutto il 2024 e 65% per tutto il 2025. Per le unifamiliari, il Superbonus sarà prorogato fino al 31.12.2022, senza vincolo del tetto Isee a 25mila euro. La proroga è estesa anche per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
- Provvedimento, approvato in attuazione della Legge di Bilancio 2022, per l’innalzamento dei massimali individuati dal decreto MISE del 6 Agosto 2020, aumentandoli del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. I massimali da questo momento vengono rivisti annualmente. L’obiettivo è frenare l’innalzamento spropositato dei costi dei materiali, come ponteggi e pannelli di cappotto.
- DL 157 Antifrodi,in vigore dal 12 novembre 2021, che introduce l’obbligo di visto di conformità e asseverazioni per tutti i bonus fiscali edilizi (non applicabile invece agli interventi in edilizia libera inferiori a 10.000,00 €, che dunque non necessitano di visto di conformità e dell’asseverazione delle spese sostenute). In merito a questo tema, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il 46% delle frodi registrate sulle cessioni dei bonus fiscali ha riguardato il bonus facciate, il 34% l’ecobonus, il 9% il bonus locazioni/botteghe, l’8% il sismabonus e solo il 3% il Superbonus (fonte: Audizione Agenzia delle Entrate del 20 Feb 2022).
- DL 13/2022,i cui contenuti, a seguito della recente abrogazione, sono stati integrati interamente all’interno del disegno di legge di conversione del Sostegni-ter, che introduce la: possibilità di cedere il credito solamente a banche o altri intermediari finanziari (cassa depositi e prestiti, compagnie assicurative, ecc..) per un massimo di 3 volte.
Per dare una risposta ai quesiti basilari che spesso non vengono chiariti fino in fondo abbiamo intervistato Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo Nomisma.
Quando di prassi c’è convenienza a farlo?
Come sappiamo, il Superbonus prevede una detrazione fiscale del 110% fruibile in 5 anni (4 anni per le spese sostenute dal 2022).
Dunque tra i tanti bonus fiscali attivi per il settore dell’edilizia, il Superbonus 110% è sicuramente quello che presenta la maggiore convenienza, in quanto a fronte di una spesa di 100 prevede una detrazione fiscale di 110, aggiungendosi a questo la possibilità di scegliere il tipo di fruizione. Le alternative percorribili difatti sono tre:
utilizzare la detrazione delle spese in cinque quote annuali di pari importo (nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa che eseguirà gli interventi);
richiedere lo sconto in fattura all’impresa: l’impresa, a sua volta, acquisirà un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura, utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo;
cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, con facoltà̀ di successiva cessione.
In virtù di queste casistiche, dalla nostra esperienza Nomisma Opera, l’arranger Nomisma che accompagna imprese e condomini verso l’attuazione della misura, si riscontra sicuramente convenienza per i condomini quando si individua un’impresa solida (con cassetto fiscale adeguato), disponibile allo sconto in fattura o, in alternativa, nel caso in cui la stessa banca finanzi il condomìnio sulla base di un progetto preliminare e, dunque, l’impresa venga pagata direttamente dai condòmini. Si consideri difatti che le banche hanno mostrato una preferenza nel finanziamento diretto dei condòmini più che delle imprese.
In generale, un flusso strutturato di lavoro ed una metodologia che concorra al conseguimento del massimo soddisfacimento di tutti gli attori professionisti in gioco (fatturazione del massimo del prezziario DEI consentito e comunque conforme con i massimali di legge) rappresenta uno dei fattori di ottimizzazione del processo e concorre a ridurre il rischio di marginalizzazione
Il rischio di marginalizzazione è difatti elevato e può rappresentare una importante criticità nel caso emergesse solo al momento dell’asseverazione dei lavori: in quel caso difatti, il tecnico asseveratore può valutare anche l’ipotesi di non asseverare l’intervento o si può incorrere nel rischio di un intervento non più a costo zero a causa del rigonfiamento, avvenuto nelle precedenti fasi, di quei costi non rendicontabili.
Per evitare brutte sorprese quali sono i passi da seguire?
Sin dalle prime release del nostro 110% Monitor, è emersa una certa preoccupazione da parte delle famiglie nei confronti del complesso iter burocratico-amministrativo, che esige il coinvolgimento di figure professionali con competenze molto diverse e specifiche in ambito tecnico, fiscale, amministrativo, manageriale, etc.
Gli step da seguire comprendono la fase relativa alla fattibilità, l’avvio dei lavori, il calcolo delle detrazioni spettanti e alla fine lavori. Primo e fondamentale step del percorso non può che essere dunque la selezione del team di professionisti dedicati (imprese, asseveratori, fiscalisti, etc.), che collaborino sin dall’inizio del processo, per la realizzazione degli interventi e l’ottenimento del bonus. In generale, gli step da seguire sono:
- Studio di fattibilità, che comprende:
- Una verifica dell’ammissibilità dell’intervento;
- Una stima degli interventi ipotizzati e dei costi dell’investimento
Nel caso dei condomini, queste operazioni si avviano dopo una prima fase esplorativa, che si chiude con la delibera assembleare ai lavori.
- Scelta della modalità di finanziamento dei lavori, che vede 2 casi:
- il committente che ha disponibilità a finanziarie e decide di attendere la fine dei lavori per poter maturare il credito fiscale;
- committente che necessita di finanziare i lavori, e quindi può decidere di richiedere lo sconto in fattura all’impresa o rivolgersi agli intermediari finanziari per la cessione del credito. In entrambi i casi, si entra nella logica dello stato di avanzamento lavori con una maturazione del credito fiscale che avviene per step durante l’esecuzione dei lavori (SAL lavori, 30% e 60%). Ad ogni SAL, corrisponde un’asseverazione e un visto di conformità da inviare agli istituti finanziari per ottenere la cessione del credito (sia nel caso in cui il credito parta dalla famiglia che dall’impresa).
- Contabilità lavori (raccolta fatture delle imprese e fornitori che fanno i lavori)
- Avvio dei lavori, che richiedono:
- Contratto di appalto / avvio cantiere
- Calcolo detrazioni e recupero in dichiarazione o cessione del credito
In questa fase si arriva a maturare la detrazione spettante di lavori eseguiti e pagati.
La detrazione annua spettante è recuperabile nel limite dell’imposta lorda (IRPEF) personale, e non può essere né riportata in avanti né chiesta a rimborso e per poterne usufruire si possono presentare due scenari possibili:
- se il committente ha un’imposta lorda sufficiente da assorbire le detrazioni annue andrà a recuperale in dichiarazione dei redditi
diversamente se l’imposta non è capiente, si potrà optare per:
- lo sconto in fattura, si tratta di un contributo sottoforma di sconto in fattura, per un ammontare massimo pari al corrispettivo, da richiedere al fornitore, il quale lo recupera maturando un credito verso l’erario da usare in compensazione o cedere a sua volta a terzi)
- la cessione del credito, ovvero la detrazione spettante viene ceduta a terzi (banche, assicurazioni, poste, intermediario, altre società, persone fisiche…)
- Comunicazione di cessione del credito o sconto
La cessione (o lo sconto) devono essere comunicati all’Agenzia Entrate mediante apposito modello, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Come orientarsi ora per la scelta del credito?
La criticità nei precedenti bonus edilizi era, come evidente, la necessità di anticipare di proprie tasche la somma necessaria per l’intervento. La possibilità di avvalersi di importanti strumenti finanziari ha rappresentato quindi la svolta necessaria per potenziare la misura e fornire opportunità di scelta ai cittadini. Ad oggi dunque, tramite la richiesta dello sconto in fattura all’impresa o la cessione del credito a soggetti finanziari, si profilano diverse possibilità, a seconda sia della tipologia edilizia che delle preferenze delle famiglie. In particolare la richiesta dello sconto in fattura all’impresa che, a sua volta, acquisirà un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura, utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo o, in alternativa, la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, con facoltà̀ di successiva cessione.
Lo sconto in fattura ha un vantaggio immediato. La spesa è ridotta subito nella misura pari alla percentuale di detrazione spettante. Questo significa che, se ad esempio a fronte di lavori ammessi al Superbonus (detrazione IRPEF del 110%) e l’impresa accorda lo sconto, la spesa da pagare è nulla.
Tuttavia, non è sempre facile trovare imprese disposte ad eseguire lavori applicando lo sconto, poiché significa per loro dover anticipare liquidità.
In linea teorica, risulterebbe più semplice propendere verso la cessione del credito invece che lo sconto in fattura, data la minor difficoltà nel trovare un intermediario finanziario, disposto ad acquistare il credito, piuttosto che una impresa. Dipende ovviamente dalle disponibilità economiche da parte di chi intende cedere il credito.
Nel caso in cui però si opti per lo sconto in fattura e a cedere il credito sia l’impresa, è importante informarsi in merito alla check-list di documentazione che la banca richiede e alla piattaforma di caricamento che utilizza.
E per chi non abita in condominio?
La scelta del credito dipende dalle specifiche esigenze della committenza, sia che si tratti di condomini che di unifamiliari. L’elemento cruciale, comune, permane il riuscire ad individuare una squadra di professionisti che lavori in sinergia durante l’intero percorso e che assicuri che tutto sia eseguito a regola d’arte per l’erogazione dei benefici connessi a conclusione dell’iter.
In generale però il problema reale per le unifamiliari ad oggi è rappresentato dalle nuove scadenze:
entro il 30 giugno 2022 sarà necessario perfezionare il requisito del 30 per cento dell’intervento eseguito ai fini di fruire della proroga al 31 dicembre 2022.
A ciò si aggiunge l’ostacolo della cessione del credito, che in molti casi (il 57% dei casi da 110% Monitor) ha rappresentato un rallentamento dei lavori.
Quali altri bonus legati alla casa esistono e quali sono le modalità di fruizione?
Si menzionano di seguito alcuni dei bonus edilizi confermati per i prossimi anni:
Ecobonus 2022: l’ecobonus durerà fino al 2024, con una detrazione pari a 50% o 65% e tetti di spesa variabili in funzione degli interventi. Le regole restano le stesse.
Sismabonus 2022: Anche il sismabonus sarà utilizzabile nel 2024. Si tratta di una detrazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici. Prevede un’agevolazione con aliquote variabili in funzione della tipologia di immobile e delle classi di rischio sismico ridotte; in particolare, per gli edifici unifamiliari lo sconto va dal 50 al 70%, mentre per i condomini arriva fino all’85%.
Bonus facciate 2022: lalegge di bilancio 2022 ha rinnovato questo incentivo fino al 31 Dicembre 2022, ma con una percentuale inferiore dell’agevolazione pari al 60% delle spese sostenute per effettuare i lavori (nel 2021 la percentuale era al 90%). Non è previsto un tetto massimo ai costi sostenuti.
Bonus ristrutturazione 2022: rinnovato fino al 2024 anche il bonus ristrutturazioni nella misura del 50%. Ricordiamo che si tratta di una misura già resa strutturale dal dl 201/2001 nella misura del 63%, ma di anno in anno prorogato nella misura del 50%, fino a un tetto di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dall’esperienza Nomisma Opera, abbiamo riscontrato che in molti casi, i condomini che ricorrono al 110% scelgono quasi sempre di richiedere anche altri tipi di bonus edilizi, come il bonus facciate (ora al 60%) e il bonus su parti comuni e parti private (oggi al 50%).
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