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ALFREDO COSPITO RESTA AL 41BIS


Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con un provvedimento articolato ha respinto la richiesta di revoca del regime speciale di detenzione di cui all’ articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario, presentata dall’ avvocato del detenuto Alfredo Cospito. Quindi l’anarchico che ad oltranza da oltre 100 giorni sta facendo lo sciopero della fame resterà in prigione con lo stesso regime carcerario deciso il 4 maggio 2022 (decisione del ministro Cartabia). Il “caso Cospito” da giorni sta dividendo l’opinione pubblica e non solo quella. Gli anarchici sostenitori di Cospito sono scesi nelle piazze in molte città  per manifestare contro il 41bis e l’abolizione del carcere duro e dell’ergastolo. E torneranno a sfilare per Alfredo sabato 11 febbraio. A Milano con un corteo che partirà da piazza 24 Maggio zona Navigli. Ovviamente l’attenzione della Questura è massima, perché dopo il respingimento delle istanze dell’anarchico ora nel carcere di Opera, si temomo ulteriori forme pericolose di violenza.  

L’ex magistrato Gian Carlo Caselli su Il Fatto Quotidiano ha scritto e ricordato che Cospito è un anarchico detenuto per vari reati: la gambizzazione di un dirigente genovese dell’Ansaldo come risposta a un fatto successo in Giappone, la spedizione in giro per l’Italia di pacchi bomba, un attentato dinamitardo (fallito) davanti alla caserma di Fossano dei giovani allievi carabinieri, che non ha prodotto perdite umane solo per una mera causalità” (la pena, non ancora definita, potrebbe arrivare all’ergastolo ndr)”. Un uomo determinato Cospito che dopo circa 5 mesi ci carcere il 21 ottobre 2022, inizia lo sciopero delle fame. Protesta che secondo l’ex magistrato potrebbe essere iniziata dopo il deposito (17 ottobre) della motivazione della sentenza della Cassazione nella quale si sanciscono due cose assai temute da Cospito & C. ossia che il terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e poi l’attentato di Fossano “è stato commesso con intento stragista, che non ha prodotto perdite umane solo per una mera causalità” (la pena, non ancora definita, potrebbe arrivare all’ergastolo, ndr).

Ad aggravare la situazione, se si può parlare di aggravamento, visto i reati commessi, la visita di quattro deputati del Pd, “una vera delegazione…” sottolinea Caselli, “che nell’esercizio delle loro funzioni ispettive fanno visita all’anarchico nel carcere di Sassari, hanno un colloquio con lui e, su richiesta di questi, con alcuni mafiosi al 41 bis nello stesso carcere”. Il GOM (una articolazione della Polizia penitenziaria) riferisce di un colloquio intercorso fra Cospito e i mafiosi che lo esortano a proseguire nello sciopero perché “pezzo dopo pezzo si arriverà al risultato”.

A quel punto Cospito rende noto che la sua lotta estrema è in favore di tutti i detenuti al 41 bis, tant’è che dice di voler continuare lo sciopero della fame anche se la misura gli fosse tolta. “La relazione del GOM arriva, come di norma, al Ministero della Giustizia”, prosegue Caselli, “e il sottosegretario Delmastro la porta a conoscenza del compagno di partito (FDI) Donzelli (vice presidente del Copasir). E Donzelli riporta la vicenda del colloquio durante un suo intervento alla Camera stigmatizzando i Pd come fiancheggiatori di anarchia, terrorismo e crimine organizzato. Sulla divulgazione del contenuto  della relazione  la Procura di Roma ha aperto un procedimento per violazione di segreto. Il 2 febbraio il Ministro della Giustizia, conclusa rapidamente la ricostruzione dei fatti richiesta dopo il dibattito parlamentare del 31 gennaio 2023, ha ritenuto doveroso riferire in sintesi le seguenti conclusioni:

la comparazione tra le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Giovanni Donzelli e la documentazione in atti disvela che l’affermazione testuale dell’onorevole – “dai documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia” – è da riferirsi ad una scheda di sintesi del Nic non coperta da segreto. Non risultano apposizioni formali di segretezza e neppure ulteriori diverse classificazioni sulla scheda. Quanto al contenuto dei colloqui tra i detenuti Cospito ed altri, riferiti dall’onorevole Donzelli, non sono stati oggetto di un’attività di intercettazione ma frutto di mera attività di vigilanza amministrativa. In conclusione, la natura del documento non rileva e disvela contenuti sottoposti al segreto investigativo o rientranti nella disciplina degli atti classificati. Per altro la rilevata apposizione della dicitura “limitata divulgazione”, presente sulla nota di trasmissione della scheda, rappresenta una formulazione che esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classifiche di segretezza, disciplinate dalla legge 124/07 e dai Dpcm di attuazione, ed esclude che la trasmissione sia assimilabile ad un atto classificato, trattandosi di una mera prassi amministrativa interna in uso al Dap a partire dall’anno 2019, non disciplinata a livello di normazione primaria. Tutta la documentazione idonea a spiegare queste conclusioni sarà illustrata in dettaglio, quando le Camere riterranno opportuno.



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