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LA LEGGE DI BILANCIO DOPO L’APPROVAZIONE È STATA PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE. ECCO COSA OCCORRE SAPERE


È

stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40) la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. La seconda manovra del governo Meloni che è diventata legge con 200 sì, 112 no e tre astenuti.

Ventotto miliardi con i tre cardini da subito indicati dal governo del taglio del cuneo, della riforma dell’Irpef e degli aiuti per le famiglie. “Il via libera è un segnale positivo per una manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese”, queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ringraziato la sua maggioranza per la compattezza dimostrata ma anche le opposizioni “che, pur nel forte contrasto sui temi, hanno contribuito allo svolgimento del dibattito”. Nei fatti, però, si è trattato di una manovra blindata e che ha subito poche modifiche nel passaggio al Senato, l’unico che ha visto, come ormai accade da anni, un esame più approfondito. Tra quelle più di sostanza, lo stop alla stretta sulle pensioni dei medici e la specifica sulla cedolare secca sugli affitti brevi che rimane al 21% se si affitta una sola casa, ma anche la rimodulazione delle risorse per il Ponte sullo Stretto che attingono anche dal Fondo di coesione. Ecco le principali novità:

Giustizia

Magistrati onorari

I commi 370-373 dell’art. 1 concernono l’istituzione di un fondo per la magistratura onoraria, per dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire pure gli oneri di natura economica e previdenziale collegati all’esercizio della funzione onoraria. In particolare:

  • viene istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo (177,47 milioni di euro per il 2024, 158 milioni per il 2025, 157 milioni per il 2026) per dare attuazione agli interventi previsti dal d.lgs. n. 116/2017 recante una riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;
  • si prevede che si provveda per legge, nei limiti di spesa di cui al predetto fondo, ad apportare al citato d.lgs. le modifiche occorrenti alla costituzione del ruolo a esaurimento dei magistrati onorari attualmente in servizio, composto sia dai magistrati che, dopo la verifica, optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sia da quelli che intendano esercitare tali funzioni in via non esclusiva;
  • si delinea il regime previdenziale e assistenziale da applicare ai magistrati onorari confermati in base all’opzione esercitata (regime esclusivo e non esclusivo);
  • si stabilisce che il compenso corrisposto ai magistrati onorari sia equiparato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Transizione digitale

I commi 374-377 riguardano la riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione. Esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per l’innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all’amministrazione della giustizia, la creazione di nuovi posti dirigenziali. Per incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero in materia informatica e di transizione digitale, assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, si prevede con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024 l’istituzione di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero-Dipartimento per la transizione digitale della giustizia e autorizzazione all’assunzione di 1 unità di personale dirigenziale non generale, tramite l’espletamento di procedure concorsuali, anche con procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell’amministrazione per il Dipartimento. Si prevede, per l’effetto, l’aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, che potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata (d.P.C.M., su proposta del Ministero della giustizia e di concerto col Ministro per la p.a. e col Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del C.d.M. e con facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato). Viene autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 403.096 per l’anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dal 2025.

Giustizia riparativa

I commi 378-383 afferiscono al rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità. Nello specifico, esso reca disposizioni concernenti il potenziamento della struttura dipartimentale per i minori e la comunità, cui vengono assegnati compiti in materia di giustizia riparativa e in tema di esecuzione penale esterna, messa alla prova e pene sostitutive, alla conseguente creazione di nuovi posti dirigenziali. Per incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero in materia di giustizia riparativa e di potenziare l’azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, si prevede:

  • che il Ministero della Giustizia eserciti le funzioni assegnate dalla legge al Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e quelle relative all’esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive;
  • l’istituzione nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero;
  • l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell’Area funzionari.

Sono previste le conseguenti autorizzazioni all’assunzione di personale, come anche il conseguente aggiornamento del regolamento di organizzazione del Ministero, il quale potrà avere luogo entro il 30 giugno 2024 con procedura semplificata. Viene autorizzata, per la copertura della norma, la spesa di euro 2.756.976 per l’anno 2024 e di circa 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Contrasto violenza sulle donne e domestica

L’articolo 39, in particolare:

  • al comma 187 prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del cd. reddito di libertà per le donne vittime di violenza;
  • al comma 188 prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento relativo all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere;
  • al comma 189 prevede un incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 delle risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne;
  • al comma 190 si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica per rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica previste dall’articolo 6 della l. n. 168/2023, nonché di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;
  • al comma 194 viene istituito il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Altre disposizioni in materia giustizia

In particolare:

  • il comma 539 novella la disciplina del processo di recupero del contributo unificato, abrogando il comma 1-ter dell’articolo 16 del TU spese di giustizia, nella parte in cui disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e modificando l’articolo 248 del TU al fine di prevedere che debba essere data espressa avvertenza che si procederà non solo ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, ma anche all’irrogazione della sanzione;
  • il comma 540 abroga l’articolo 14 del d. Lgs. n. 25/2006, il quale prevede la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

Lavoro e previdenza

Sostegno al reddito

Quanto alle misure di sostegno al reddito:

  • si introduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6 % se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7 % se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • si eleva, per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa;
  • si riduce dal 10 al 5 % la tassazione agevolata per i premi di produttività;
  • dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, si riconosce una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro;
  • si prevede, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Previdenza

La legge di bilancio, in ambito previdenziale:

  • riduce la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia dei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale: sarà sufficiente che l’importo di questa sia non inferiore a quello dell’assegno sociale (non più all’1,5 di questo);
  • modifica per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale la misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l’assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo;
  • dispone che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita;
  • riconosce la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi;
  • dispone che le p.a., per l’estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all’INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto;
  • modifica la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024 riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22 %;
  • proroga l’istituto dell’APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi;
  • estende l’istituto Opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni;
  • estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di otto mesi per i soggetti privati e di nove mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi);
  • proroga anche per il 2024, una disciplina transitoria, già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di accedere al trattamento pensionistico con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento per la medesima categoria;
  • prevede la possibilità di permanenza in servizio oltre i limiti finora vigenti per i dirigenti medici, gli altri dirigenti sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale; la prosecuzione è ammessa, su domanda e in base a successiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo del settantesimo anno di età;
  • modifica i limiti massimi di permanenza in servizio per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;
  • stanzia ulteriori risorse per il prepensionamento dei giornalisti;

Fisco

Fondo prima casa

Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 8 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l’anno 2024.

Famiglie numerose

Si prevede l’inclusione tra le categorie prioritarie di “famiglie numerose” che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali. In relazione alle domande presentate da tali famiglie sono dettate specifiche disposizioni.

Fringe benefits

Si prevede, per il periodo d’imposta 2024, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore. Si estende ai premi e alle somme erogati nell’anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell’anno 2023, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati.

Plastic and sugar tax

Si posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

Assorbenti femminili e pannolini bambini

Si riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 %. Ripristina inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 % dalla legge di bilancio per il 2023.

Pellet

Si assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.

Rivalutazioni

Si estendono le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.

Banche dati lavoro domestico

Si dispone che l’Agenzia delle entrate e l’INPS realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

Affitti brevi

Si eleva dal 21 al 26% l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Si novellano le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Cessioni

Si aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus. Si prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%. Si dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024. Si specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al “Fondo per la riduzione della pressione fiscale”.

IMU

Si detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati solo allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. Si detta una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU. Si detta la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta. Il comma 74 contiene una norma di coordinamento, valevole a regime, nelle ipotesi in cui alcuni termini scadano nei giorni di sabato o di domenica.

Bilanci

Si introducono norme per l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio. L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

Rendite post Superbonus

Si dispone che l’Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull’immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Bonifici per detrazioni

Si eleva, dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

Compensazioni fiscali

Si introducono una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

Agente riscossione

Si riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione.



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