Ecco come l’Italia ha l’obbligo di gestire i flussi migratori L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito ai valichi di frontiera a chi è in possesso di passaporto o documento equivalente, e del visto. Lo Stato programma periodicamente con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il cosiddetto ‘decreto-flussi’ introdotto dalla legge n.40/1998, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato e autonomo. La normativa prevede anche l’ingresso per lavoro in casi particolari (articolo 27 del Testo unico sull’immigrazione).
l cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l’Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne. La normativa di riferimento sull’immigrazione e la condizione dello straniero è il Testo unico sull’immigrazione.
Soggiorno regolare: i documenti richiesti
Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all’ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario. L’ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l’Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie.
Presenza irregolare ed espulsioni
Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l’espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un’autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali. In pratica, è considerato irregolare:
- il cittadino extracomunitario che entra in Italia senza documenti (passaporto o documento di riconoscimento e visto);
- il cittadino extracomunitario che, entrato regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari per il soggiorno.
Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l’Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l’immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Il provvedimento di espulsione è adottato dalla prefettura competente ed eseguito dalla questura.
Ingresso per motivi di lavoro
L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti ‘decreti-flussi’, emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (articolo 3). I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da Paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.
Sportello unico per l’immigrazione
E’ la struttura, attiva in ogni prefettura, competente per:
- il rilascio di nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato, determinato o indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, nell’ambito delle quote previste dal ‘decreto-flussi’;
- il rilascio di nulla osta all’assunzione per il lavoro in casi particolari (Artt. 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del D.LGS 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione);
- il rilascio di nulla osta all’ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare;
- conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato.
Nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri
Il datore di lavoro, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del ministero dell’Interno, chiede il nulla osta allo sportello unico della provincia nella quale si deve svolgere l’attività lavorativa. lo sportello unico, acquisito il parere della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, in presenza di tutti requisiti previsti, rilascia il nulla osta.
Nulla osta per ricongiungimento familiare
Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo sportello unico il nulla osta per ricongiungimento familiare con:
- coniuge maggiorenne non separato legalmente;
- figli minorenni non coniugati, con il consenso dell’altro genitore;
- figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);
- genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute.
Conversione permesso di soggiorno
Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido per studio, tirocinio o per lavoro stagionale, può chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno allo sportello unico della provincia nella quale ha la residenza, per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato.
Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
È entrato in vigore il 10 marzo 2012 il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato”, emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Da tale data, pertanto, gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che faranno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, dovranno sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure. Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del patto con il cittadino non appartenente all’Unione europea regolarmente soggiornante, fondato su reciproci impegni. Da parte dello Stato, quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.
Emanato ai sensi dell’articolo 4 bis del T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Dlgs 286/1998), e pubblicato sulla G.U. 263 dell’11 novembre 2011, il citato regolamento disciplina l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti delle verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno e di quello per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa.
L’accordo è articolato per crediti, ha la durato di due anni ed è prorogabile di uno. In rappresentanza dello Stato è firmato dal Prefetto o da un suo delegato così da garantire l’impegno delle istituzioni a sostegno del processo di integrazione dello straniero attraverso ogni idonea iniziativa. Con sua la sottoscrizione invece lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento), una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali) e, laddove presenti, a garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Per considerare adempiuto l’accordo, all’atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che ricomprendano obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia.
È redatto in duplice copia ed uno dei due originali è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell’interessato.
All’atto della sottoscrizione vengono attribuiti allo straniero 16 crediti che corrispondono al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed a conoscenze di base di formazione civica e le informazioni sulla vita civile in Italia e, al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).
Un mese prima dello scadere del biennio – e dell’eventuale anno aggiuntivo di proroga- lo sportello unico della prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell’accordo richiedendo allo straniero la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o, in assenza della predetta documentazione, provvederà ad accertare i livelli di conoscenza richiesti attraverso un apposito test svolto a cura dello sportello medesimo.
In alcuni casi – come, ad esempio, l’aver commesso reato o gravi violazioni della legge – i crediti potranno anche esser decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto – in trenta crediti, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato.
Riferimenti normativi
Testo unico sull’immigrazione dlgs n.286/1998
Test di conoscenza della lingua italiana
Il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 testo unico immigrazione) deve sostenere e superare il test di conoscenza della lingua italiana, disciplinato dal decreto del ministro dell’interno 4 giugno 2010. Per sostenere il test deve inviare alla prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito web dedicato https://portaleservizi.dlci.interno.it/
Il sistema informatico acquisisce la domanda e la inoltra all’ufficio competente, che verificata la regolarità della domanda convoca sempre on line entro 60 giorni l’interessato indicando la data e la sede dell’esame. In caso di esito positivo del test, la prefettura ne da comunicazione in via telematica alla questura della provincia che, verificata la sussistenza degli altri requisiti di legge, rilascia il permesso di soggiorno. In caso di esito negativo, il cittadino straniero può chiedere, usando la stessa procedura, di ripetere il test, soltanto dopo 90 giorni dalla data del precedente esame.
Sempre sullo stesso sito è possibile consultare il risultato del proprio test. Sono esentati dal test:
- i figli minori di 14 anni;
- le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica.
Non è tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero che:
- a) si è in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore all’A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall’Università per stranieri di Siena, dall’Università per stranieri di Perugia, dall’Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori;
- b) si è in possesso di un’attestazione che dimostri che il cittadino ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
- c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
- d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
- e) straniero ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.
Cittadini stranieri minori di 18 anni. Tutela e definizioni
Al minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo illegale, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la quale afferma, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato prioritariamente ‘il superiore interesse’ del ragazzo.
Le tipologie di permesso di soggiorno attribuite al cittadino straniero minore di 18 anni sono: permesso per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo, per asilo.
In sintesi, i minorenni stranieri che entrano in Italia si trovano in una delle condizioni seguenti:
- minore temporaneamente accolto nel territorio dello Stato: è il minore extracomunitario di età superiore a 6 anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, oppure il minore seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, guida e accompagnamento;
- minore accompagnato: affidato con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti;
- minori non accompagnato: minore privo dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della sua assistenza o rappresentanza.
Il ministero dell’Interno si occupa della gestione e tutela dei minori non accompagnati di nazionalità romena. Per gli altri l’amministrazione che se ne occupa è il ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Diritti riconosciuti ai minori stranieri
Istruzione: Tutti i minori stranieri, anche privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti alla scuola, non solo dell’obbligo, ma di ogni ordine e grado. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno, nei modi previsti per i minorenni italiani. I ragazzi di età compresa nella fascia di istruzione obbligatoria (6-16 anni) devono essere iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all’età anagrafica, a meno che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa.
Assistenza sanitaria
I minori stranieri titolari di permesso di soggiorno devono essere iscritti obbligatoriamente da chi ne esercita la potestà o la tutela al Servizio sanitario nazionale (Ssn), con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte. L’iscrizione, con la successiva scelta o assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore, avviene presso l’azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora. Al momento dell’iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle prestazioni, gratuitamente o pagando il ticket sanitario.
I minori stranieri senza di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Ssn, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattia e infortunio e di medicina preventiva: garantite prestazioni come vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive.
In Italia l’amministrazione che vigila sulle modalità di soggiorno dei minori ammessi temporaneamente e coordina le attività delle altre amministrazioni amministrazioni competenti è il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (direzione generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione). Per i minori romeni l’autorità che se ne occupa è il ministero dell’Interno (dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione).
Minori stranieri non accompagnati: a Teramo firmata intesa per pratiche più veloci
Il protocollo attiva un dialogo costruttivo tra istituzioni come base per il buon funzionamento di questo tipo di procedura
Protezione internazionale
In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”
In relazione alla particolare condizione, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.
Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.
È invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.
Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
I centri di accoglienza
I cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono ospitati in centri dove, se richiedono la protezione internazionale, vengono accolti per il tempo necessario per le procedure di accertamento dei relativi requisiti, diversamente, vengono trattenuti in vista dell’espulsione.
Queste strutture si dividono in:
A) Strutture di primo soccorso e accoglienza, c.d. hotspot, definiti punti di crisi dall’art. 10 ter del D. Lgs. n. 286/98 (introdotto dal D.L. n. 13/2017 conv. in L. n. 46/17).
Si tratta di aree designate, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco, nelle quali, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti medici, ricevono una prima assistenza e l’informativa sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, foto-segnalate.
Gli hotspot attualmente attivi sono a:
- Lampedusa (AG)
- Pozzallo (RG)
- Messina
- Taranto
B) Terminate le procedure di identificazione e foto-segnalamento, i migranti che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia vengono trasferiti presso le strutture di accoglienza di primo livello, dislocate sull’intero territorio nazionale ove permangono in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale, che si differenziano in:
Centri di Prima Accoglienza (CPA), ex art.9 D. Lgs. n. 142/2015, localizzati a:
- Bari
- Brindisi
- Isola di Capo Rizzuto (KR)
- Gradisca d’Isonzo (GO)
- Udine
- Manfredonia (FG)
- Caltanissetta
- Messina
- Treviso
Centri Accoglienza Straordinaria (CAS), strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara (ex art. 11 D. Lgs. n. 142/15).
Attualmente le strutture attive sul territorio nazionale sono più di 5.000, con una capacità di più di 80.000 posti.
C) Gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono trattenuti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ex art.14 D. Lgs. 286/1998, istituiti per consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell’ordine.
Il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di espulsione e rimpatrio.
I centri di permanenza per il rimpatrio sono dislocati a:
- Bari
- Brindisi
- Caltanissetta
- Gradisca d’Isonzo (GO)
- Macomer (NU)
- Palazzo San Gervasio (PZ)
- Roma
- Torino
- Trapani
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